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Legge 816/1985

Art. 13 — Rimborsi di spese e indennita' di missione Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle…

ELI /it/legge/1985/12/27/816/art/13parte di Legge 816/1985
Art. 13. Rimborsi di spese e indennita' di missione Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunita' montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unita' sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonche' l'indennita' di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata. Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennita' di missione e' fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione. Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennita' di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento. Nota all'art. 13, primo comma: Il testo dell'art. 1, primo comma, e dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), e' il seguente: "art. 1. - Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge". "Art. 3.- Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera".

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