Legge 816/1985
Art. 10 — Indennita' di presenza dei consiglieri comunali Ai consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di pres…
Art. 10. Indennita' di presenza dei consiglieri comunali Ai consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non piu' di una seduta al giorno, nella seguente misura: 1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000; 2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000; 3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000; 4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000. La stessa indennita' e' corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. I consigli comunali possono concedere un'indennita' di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.
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Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lett. o))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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