Legge 620/1985
Art. 9
ARTICOLO 9. (Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti) 1. Il libero esercizio del diritto esclusivo accordato al ritrovatore non puo' essere limitata che per motivi di interesse pubblico. 2. Quando tale limitazione interviene al fine di assicurare la diffusione della varieta', lo Stato dell'Unione interessato deve adottare tutte le misure necessarie perche' il ritrovatore riceva un'equa remunerazione.
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Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art 246, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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