Legge 620/1985
Art. 7
ARTICOLO 7. (Esame ufficiale delle varieta'; protezione provvisoria) 1. La protezione viene accordata dopo un esame della varieta' in funzione dei criteri definiti dall'articolo 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica. 2. In vista di tale esame, i servizi competenti di ogni Stato dell'Unione possono esigere dal ritrovatore tutte le informazioni, documentazioni, piante o sementi necessarie. 3. Ogni Stato dell'Unione puo' adottare delle misure destinate a difendere il ritrovatore dai comportamenti abusivi di terzi che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda.
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Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art 246, comma 1, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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