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Legge 620/1985

Art. 7

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/7parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 7. (Esame ufficiale delle varieta'; protezione provvisoria) 1. La protezione viene accordata dopo un esame della varieta' in funzione dei criteri definiti dall'articolo 6. Tale esame deve essere appropriato ad ogni genere o specie botanica. 2. In vista di tale esame, i servizi competenti di ogni Stato dell'Unione possono esigere dal ritrovatore tutte le informazioni, documentazioni, piante o sementi necessarie. 3. Ogni Stato dell'Unione puo' adottare delle misure destinate a difendere il ritrovatore dai comportamenti abusivi di terzi che potrebbero prodursi nel corso del periodo compreso fra il deposito della domanda di protezione e la decisione che la riguarda.

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