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Legge 620/1985

Art. 42

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/42parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 42. (Lingue; funzioni del depositario) 1. Il presente atto e' firmato in un solo esemplare originale nelle lingue: francese, inglese e tedesca, il testo francese facente fede in caso di divergenza fra i testi. Il detto esemplare viene depositato presso il Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale trasmette due copie certificate conformi del presente Atto ai Governi degli Stati rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottato, nonche' al Governo di ogni altro Stato che ne faccia richiesta. 3. Il Segretario Generale redige, previa consultazione dei Governi degli Stati interessati che erano rappresentati alla detta Conferenza, testi ufficiali nelle lingue araba, spagnola, italiana, giapponese e olandese, nonche' nelle altre lingue che il Consiglio potra' indicare. 4. Il Segretario Generale fa registrare il presente atto presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario Generale notifica ai Governi degli Stati dell'Unione e degli Stati che, senza essere membri dell'Unione, erano rappresentati alla Conferenza che ha adottato il presente Atto, le firme del presente Atto, il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ogni notifica ricevuta in virtu' degli articoli: 34.2, 36.1 o 2, 37.1 o 3 o 41.2 e ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 31.1. (seguono le firme).

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