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Legge 620/1985

Art. 35

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/35parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 35. (Comunicazioni relative ai generi e alle specie protette; informazioni da pubblicare) 1. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Atto o di adesione a quest'ultimo, ogni Stato che non sia gia' membro dell'Unione notifica al Segretario Generale l'elenco dei generi e delle specie ai quali esso applichera', al momento dell'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti, le disposizioni della presente Convenzione. 2. Il Segretario Generale pubblica, sulla base di comunicazioni ricevute dallo Stato dell'Unione interessato, informazioni su: a) ogni estensione dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione ad altri generi e specie dopo l'entrata in vigore del presente Atto nei suoi confronti; b) ogni utilizzazione della facolta' prevista dall'articolo 3.3; c) l'utilizzazione di ogni facolta' accordata dal Consiglio in virtu' dell'articolo 4.4 o 5; d) ogni utilizzazione della facolta' prevista dalla prima frase dell'articolo 5.4, precisando la natura dei diritti piu' estesi e specificando i generi e le specie cui si applicano tali diritti; e) ogni utilizzazione della facolta' prevista dalla seconda frase dell'articolo 5.4; f) il fatto che la legge di tale Stato contenga una disposizione consentita in virtu' dell'articolo 6.1. b) i) e la durata del termine accordato; g) la durata del termine previsto dall'articolo 8, se tale termine e' superiore ai quindici o ai diciotto anni, a seconda del caso, previsti dal detto articolo.

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