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Legge 620/1985

Art. 33

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/33parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 33. (Entrata in vigore; impossibilita' di aderire ai testi precedenti) 1. Il presente Atto entra in vigore un mese dopo che saranno state soddisfatte le due condizioni seguenti: a) il numero degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati sia almeno di cinque; b) almeno tre dei detti strumenti siano depositati da Stati parti della Convenzione del 1961. 2. Nei confronti di ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo che siano state soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 1.a) e b), il presente Atto entra in vigore un mese dopo il deposito del proprio strumento. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto conformemente al paragrafo 1, nessuno Stato puo' piu' aderire alla Conversione del 1961 modificata dall'Atto aggiuntivo del 1972.

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