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Legge 620/1985

Art. 29

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/29parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 29. (Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali) Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

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