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Legge 620/1985

Art. 27

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/27parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 27. (Revisione della Convenzione) 1. La presente Convenzione puo' essere modificata da una Conferenza degli Stati dell'Unione. La convocazione di una tale Conferenza viene decisa dal Consiglio. 2. La conferenza delibera validamente solo se almeno la meta' degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, il testo modificato della Convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione rappresentati alla Conferenza.

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