Legge 620/1985
Art. 25
ARTICOLO 25. (Verifica dei conti) La verifica dei conti dell'Unione e' assicurata, secondo le modalita' previste dal regolamento amministrativo e finanziario di cui all'articolo 20, da uno degli Stati dell'Unione. Tale Stato viene, col suo consenso, designato dal Consiglio.
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