Open·Parlamento
HomeNormeLegge 620/1985Art. 13
Legge 620/1985

Art. 13

ELI /it/legge/1985/10/14/620/art/13parte di Legge 620/1985
ARTICOLO 13. (Denominazione della varieta') 1. La varieta' sara' indicata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. Ogni Stato dell'Unione si accerta che, subordinatamente al paragrafo 4, nessun diritto relativo alla designazione registrata come la denominazione della varieta' ostacoli la libera utilizzazione della denominazione in relazione alla varieta', anche dopo la scadenza della protezione. 2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'. Questa non puo' comporsi unicamente di cifre, tranne quando si tratti di pratica stabilita per designare delle varieta'. Non deve inoltre essere suscettibile di indurre in errore o di prestarsi a confusione sulle caratteristiche, il valore o l'identita' della varieta' o sull'identita' del ritrovatore. Essa deve, in particolare, essere diversa da ogni altra denominazione che indichi, in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione, una varieta' preesistente della stessa specie botanica o di una specie simile. 3. La denominazione della varieta' viene depositata dal ritrovatore presso il servizio previsto dall'articolo 30, 1. b). Ove sia dimostrato che tale denominazione non risponde alle esigenze del paragrafo 2, detto servizio rifiuta di registrarla ed esige che il ritrovatore proponga, entro un termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione viene registrata contemporaneamente al rilascio del titolo di protezione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. 4. I diritti dei terzi precedentemente stabiliti non vengono pregiudicati. Se, in virtu' di un diritto stabilito precedentemente, l'utilizzazione della denominazione di una varieta' viene vietata ad una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, e' obbligata ad utilizzarla, il servizio previsto all'articolo 30. 1. b) esige che il ritrovatore proponga un'altra denominazione per la varieta'. 5. Una varieta' non puo' essere depositata negli Stati dell'Unione che sotto la stessa denominazione. Il servizio previsto all'articolo 30. 1. b) e' tenuto a registrare la denominazione cosi' depositata, a meno che non constati la non convenienza di tale denominazione nel proprio Stato. In tal caso, esso puo' esigere che il ritrovatore proponga un'altra denominazione. 6. Il servizio previsto all'articolo 30. 1. b) deve assicurare la comunicazione agli altri servizi delle informazioni relative alle denominazioni delle varieta', particolarmente in relazione al deposito, vizio previsto dall'articolo 30, 1. b) puo' trasmettere le proprie eventuali osservazioni sulla registrazione di una denominazione al servizio che ha comunicato tale denominazione. 7. Colui che, in uno degli Stati dell'Unione, procede alla messa in vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa di una varieta' protetta in tale Stato e' tenuto ad utilizzare la denominazione di tale varieta', anche dopo la scadenza della protezione di tale varieta', nella misura in cui, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4, diritti anteriori non si oppongano a tale utilizzazione. 8. Quando una varieta' viene offerta in vendita o commercializzata, e' permesso associare un marchio di fabbrica o di commercio, una denominazione commerciale o una indicazione similare, alla denominazione di varieta' registrata. Ove una tale indicazione venga cosi' associata, la denominazione deve essere tuttavia facilmente riconoscibile.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 620/1985 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.