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Legge 47/1985

Art. 27 — Demolizione di opere

ELI /it/legge/1985/02/28/47/art/27parte di Legge 47/1985
Art. 27. (Demolizione di opere) In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e' disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il sindaco ne da' notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.

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