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Legge 47/1985

Art. 19 — Confisca dei terreni

ELI /it/legge/1985/02/28/47/art/19parte di Legge 47/1985
Art. 19. (Confisca dei terreni) La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione abusiva. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

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