Open·Parlamento
HomeNormeLegge 301/1984Art. 8
Legge 301/1984

Art. 8 — Concorso pubblico Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 6 e' ammesso il pers…

ELI /it/legge/1984/07/10/301/art/8parte di Legge 301/1984
Art. 8. Concorso pubblico Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 6 e' ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'arca direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa. Al concorso sono altresi' ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonche' i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni. I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 301/1984 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.