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Legge 301/1984

Art. 2 — Concorso speciale per esami Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carri…

ELI /it/legge/1984/07/10/301/art/2parte di Legge 301/1984
Art. 2. Concorso speciale per esami Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera. L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono. Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalita' del candidato, della di lui preparazione e capacita' professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualita' dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva e' inferiore a otto decimi. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Ministro competente e sara' costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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