Legge 212/1983
Art. 9 — Gli arruolati sono prosciolti:
Art. 9. Gli arruolati sono prosciolti: 1) a domanda: a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni e' richiesto il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela; b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi; 2) d'autorita': a) per permanente inidoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7; b) per protratta insufficienza di profitto negli studi; c) per inidoneita' al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti; d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) d'ufficio: a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe; b) per condanna penale per delitti non colposi; c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'articolo 4.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 9.
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