Legge 212/1983
Art. 77 — Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n
Art. 77. Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati. E' altresi' abrogato nella citata legge ogni riferimento al ruolo speciale mansioni di ufficio dei sottufficiali. Sono anche abrogati l'articolo 21 e l'articolo 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonche' le leggi 18 gennaio 1977, n. 9, e 2 aprile 1980, n. 114. Sono, abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 77.
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