Legge 212/1983
Art. 74 — I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore d…
Art. 74. I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio con i vincoli di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, ed all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il grado e con l'anzianita' posseduti nella categoria dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore anzianita'. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 74.
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