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Legge 212/1983

Art. 7 — All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/7parte di Legge 212/1983
Art. 7. All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi. Il Ministro della difesa ha facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano. La formazione iniziale dei sottufficiali ha una durata complessiva di tre anni e sei mesi. Essa e' articolata in una fase di istruzione di cultura generale, di carattere interforze, e di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e Corpi armati e in un tirocinio pratico presso le unita' ed i reparti, di durata variabile in rapporto alle caratteristiche degli incarichi, delle specializzazioni, delle categorie e specialita'. I corsi di istruzione, i tirocini pratico-sperimentali ed i corsi di specializzazione e abilitazione professionale sono obbligatori. Il Ministro della difesa ha la facolta' di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al n. 2, lettere b) e c), del successivo articolo 9, secondo le norme di ciascuna Forza armata.

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