Legge 212/1983
Art. 64 — Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di rappresentanza militare di arma e di corpo e compati…
Art. 64. Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di rappresentanza militare di arma e di corpo e compatibilmente con essi, le bande musicali militari svolgono attivita' artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo stato maggiore difesa in relazione anche alle richieste degli enti locali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 64.
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