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Legge 212/1983

Art. 62 — I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei cara…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/62parte di Legge 212/1983
Art. 62. I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'articolo 4 che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'articolo 7. I sottufficiali di cui al precedente comma possono anche essere reclutati, per l'Aeronautica, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1 marzo 1965; n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori di tali concorsi assumono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge. I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882. I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati: aviere scelto: quattro mesi; primo aviere: cinque mesi; sergente: due anni e sei mesi.

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