Open·Parlamento
HomeNormeLegge 212/1983Art. 53
Legge 212/1983

Art. 53 — Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: n…

ELI /it/legge/1983/05/10/212/art/53parte di Legge 212/1983
Art. 53. Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico, amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece e' istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 212/1983 · fonte Normattiva ↗

← Art. 52 Art. 54 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.