Legge 212/1983
Art. 41 — L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'A…
Art. 41. L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle altre autorita' gerarchiche. Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e' promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a piu' fatti avvenuti in tempi diversi. Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione. Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 41.
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