Legge 212/1983
Art. 34 — Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale sottoposto …
Art. 34. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente, per non piu' di una volta. A tal fine sono inclusi nella corrispondente aliquota di valutazione dell'anno successivo a quello in cui sono stati valutati la prima volta.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 5) l'introduzione di un comma dopo il comma 5 all'art. 34.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 34.
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