Legge 212/1983
Art. 29 — Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente artico…
Art. 29. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 27 e alla tabella C allegata alla presente legge Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 29.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 29.
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