Legge 212/1983
Art. 20 — I concorrenti giudicati non idonei sono collocati immediatamente in congedo
Art. 20. I concorrenti giudicati non idonei sono collocati immediatamente in congedo. I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti. Qualora non risultino vincitori del concorso per la seconda volta, sono collocati immediatamente in congedo. Per la partecipazione al concorso successivo valgono, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 14.
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Abroga · 2
- D.lgs 196/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 20.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha confermato (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.
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