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Legge 93/1983

Art. 4 — Principi di omogeneizzazione Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della…

ELI /it/legge/1983/03/29/93/art/4parte di Legge 93/1983
Art. 4. Principi di omogeneizzazione Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.

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