Legge 93/1983
Art. 31 — Norma transitoria per gli accordi in vigore Al fine di pervenire alla omogeneita' dei tempi di contrattazione…
Art. 31. Norma transitoria per gli accordi in vigore Al fine di pervenire alla omogeneita' dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi e' fissata al 31 dicembre 1984. La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sara' limitata solo al periodo residuale fino a tale data.
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