Legge 93/1983
Art. 28 — Tutela giurisdizionale In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvedera…
Art. 28. Tutela giurisdizionale In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvedera' all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533. Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso e' proposto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 29/02 — Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisioautoritativoha disposto (con l'art. 74) l'abrogazione dell'art. 28.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72 comma 1) l'abrogazione dell'art. 28.
↑ Tutti gli articoli di Legge 93/1983 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.