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Legge 93/1983

Art. 2 — Disciplina di legge Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge …

ELI /it/legge/1983/03/29/93/art/2parte di Legge 93/1983
Art. 2. Disciplina di legge Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti: 1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego; 3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi; 4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento; 5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche; 6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali; 7) le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero; 9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

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