Open·Parlamento
HomeNormeLegge 93/1983Art. 15
Legge 93/1983

Art. 15 — Copertura finanziaria Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilanc…

ELI /it/legge/1983/03/29/93/art/15parte di Legge 93/1983
Art. 15. Copertura finanziaria Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ilei quadro delle indicazioni dei commi precedente. Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468. All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Legge 93/1983 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.