Legge 93/1983
Art. 13 — Efficacia temporale degli accordi Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata trien…
Art. 13. Efficacia temporale degli accordi Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.
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Abroga · 2
- D.lgs 29/02 — Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisioautoritativoha disposto (con l'art. 74) l'abrogazione dell'art. 13.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72 comma 1) l'abrogazione dell'art. 13.
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