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Legge 93/1983

Art. 13 — Efficacia temporale degli accordi Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata trien…

ELI /it/legge/1983/03/29/93/art/13parte di Legge 93/1983
Art. 13. Efficacia temporale degli accordi Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

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