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Legge 93/1983

Art. 11 — Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego Gli accordi sindacali di cui ai precedenti a…

ELI /it/legge/1983/03/29/93/art/11parte di Legge 93/1983
Art. 11. Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi. Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi: a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento; b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento; c) la quantificazione della spesa. Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro. Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano: a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni; b) modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

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