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Legge 77/1983

Art. 7 — Vigilanza Le societa' autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento sono iscritte in un apposito …

ELI /it/legge/1983/03/23/77/art/7parte di Legge 77/1983
Art. 7. Vigilanza Le societa' autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle societa' iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia: a) determina le modalita' d'investimento del capitale delle societa' di gestione; b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilita' rispetto ai criteri generali da essa stessa predeterminati; c) sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, stabilisce, provvedendo in sede di prima attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle societa' di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attivita' che li compongono nonche' i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote. Le societa' di gestione sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorche' non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

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