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Legge 77/1983

Art. 5 — Scritture contabili In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse mod…

ELI /it/legge/1983/03/23/77/art/5parte di Legge 77/1983
Art. 5. Scritture contabili In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalita', la societa' di gestione deve redigere: a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione; b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune; c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune; d) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della societa' di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti giornalieri sono depositati presso la sede della societa' di gestione. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

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