Legge 77/1983
Art. 3 — Costituzione dei fondi comuni La societa' di gestione investe in titoli e in altre attivita' finanziarie le s…
Art. 3. Costituzione dei fondi comuni La societa' di gestione investe in titoli e in altre attivita' finanziarie le somme versate dai partecipanti. La societa' gerente risponde verso i partecipanti per la gestione secondo le regole del mandato. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa' di gestione e da quelli dei partecipanti, nonche' da ogni altro fondo gestito dalla medesima societa' di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della societa' gerente. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di eguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date dalla Banca d'Italia, che vi provvede, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta salvo i casi eccezionali, precisati nel regolamento, nei quali il termine puo' essere prorogato fino ad un mese. Allorche' si verifichino tali casi la societa' di gestione informa immediatamente la Banca d'Italia. Questa, in circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario, puo' sospendere o limitare temporaneamente sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse. Il commissario straordinario previsto dal successivo articolo 8, terzo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso articolo 8, secondo e terzo comma, possono esercitare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'azione di responsabilita' nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestione, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo. L'azione di responsabilita' puo' essere comunque esercitata da ciascun partecipante nei limiti del proprio interesse. La partecipazione a fondi comuni da parte delle societa' e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale e' ammessa solo per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita, limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche ai sensi del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lett. x) l'abrogazione dell'art. 3; (con l'art. 214, comma 2, lett. d))la modifica dell'art. 3.
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