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Legge 77/1983

Art. 12 — Controlli della Commissione nazionale per le societa' e la borsa L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 197…

ELI /it/legge/1983/03/23/77/art/12parte di Legge 77/1983
Art. 12. Controlli della Commissione nazionale per le societa' e la borsa L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito dai seguenti: Art. 18. - "Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attivita' finanziarie soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi. Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi. La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione". Art. 18-bis. "Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresentati diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449". Art. 18-ter. - "Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'articolo 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonche' ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia gia' predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori. L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi. Con decorrenza dall'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari e' soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna societa' od ente richiedente. Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi". Art. 18-quater. - "Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere b) e e), e 4. La Commissione nazionale per le societa' e a borsa puo' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136". Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere a), b) e c), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge. Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 215, non si applicano alle operazioni gia' in corso, salvo l'obbligo da parte della societa' od ente che precede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto. L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma e' punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto.

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