Legge 77/1983
Art. 10 — Disposizioni penali Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di societa' o enti che no…
Art. 10. Disposizioni penali Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di societa' o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni. Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 della presente legge sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, numero 1, del codice civile. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 e dei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 4 della presente legge. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attivita' di cui all'articolo 1 della presente legge. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o societa' di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresi' in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.
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- D.L. 269/09 — Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274), ha disposto (con l'art. 12, comma 7) la modifica dell'art. 10-ter, comma 1,…
- D.L. 138/08 — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l'art. 2, comma 14)l'introduzione del comma 2-bis all' art. 10-ter;(con l'art. 2, comm…
- D.L. 66/04 — Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143), ha disposto (con l'art. 4, comma 5) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 10-ter; (con l'art. 4, comma 9)…
- D.lgs 461/11 — Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diverautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 5) la modifica dell'art. 10-ter, commi da 1 a 6.
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 2, lett. d) la modifica dell'art. 10-ter.
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lett. x) l'abrogazione dell'art. 10.
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