Open·Parlamento
HomeNormeLegge 689/1981Art. 91
Legge 689/1981

Art. 91 — Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/91parte di Legge 689/1981
Art. 91. (Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale) Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".

↑ Tutti gli articoli di Legge 689/1981 · fonte Normattiva ↗

← Art. 90 Art. 92 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.