Legge 689/1981
Art. 83 — Violazione degli obblighi
Art. 83. (Violazione degli obblighi) Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non puo' essere sostituita a norma di questo Capo.
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