Legge 689/1981
Art. 71 — Esecuzione delle pene pecuniarie
Art. 71. (Esecuzione delle pene pecuniarie) Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 71, comma 1, lettera u)) la modifica dell'art. 71.
Sostituisce · 1
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