Legge 689/1981
Art. 45 — Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
Art. 45. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) L'articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente: "Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
↑ Tutti gli articoli di Legge 689/1981 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.