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Legge 689/1981

Art. 28 — Prescrizione

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/28parte di Legge 689/1981
Art. 28. (Prescrizione) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.

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