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Legge 689/1981

Art. 118 — Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie

ELI /it/legge/1981/11/24/689/art/118parte di Legge 689/1981
Art. 118. (Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie) I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

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