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Legge 574/1980

Art. 4 — Per l'anno 1979 il numero delle promozioni: a) al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/4parte di Legge 574/1980
Art. 4. Per l'anno 1979 il numero delle promozioni: a) al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio quale risulta stabilito dall'articolo 19, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente al 31 dicembre 1979 eguale o superiore a 15 anni, esistenti in ciascun ruolo; per lo stesso anno il numero dei capitani da ammettere a valutazione e' aumentato, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 19, quarto comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pali o superiore a 15 anni, al 31 dicembre 1979; b) al grado di tenente colonnello dei maggiori dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e' uguale al numero dei maggiori con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 19 anni al 31 dicembre 1979; c) al grado di colonnello del ruolo normale dell'arma di cavalleria, stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' elevato di 5 unita'; i tenenti colonnelli dello stesso ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1979 e' aumentato di tante unita' quanti sono i tenenti colonnelli con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente pari o superiore a 26 anni al 31 dicembre 1979. Ai fini del computo delle anzianita' di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e ali articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata un'anzianita' uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita', ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti. L'integrazione delle aliquote di ruolo conseguente alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma va determinata sulla base della situazione dei ruoli esistenti alla data del 31 ottobre 1979. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento previa valutazione degli ufficiali gia' idonei e non iscritti in quadro per l'anno 1979 nonche' degli ufficiali da valutare in aumento.

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