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Legge 574/1980

Art. 37 — Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, posson…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/37parte di Legge 574/1980
Art. 37. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti e' effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. La Commissione e' istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed e' composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo· massimo di licenza eventualmente spettantegli e' prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma e' fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non puo' comunque essere inferiore a: a) Esercito: 600; b) Marina: 105; c) Aeronautica: 180. Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entita' sopraindicate sono ridotte ad un terzo.

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