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Legge 574/1980

Art. 32 — I tenenti colonnelli gia' appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e gen…

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/32parte di Legge 574/1980
Art. 32. I tenenti colonnelli gia' appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, successivamente trasferiti a qualsiasi titolo nel ruolo speciale unico delle stesse armi, fruiscono, a' domanda, della rideterminazione dell'anzianita' di grado posseduta nei termini stabiliti al successivo terzo comma. Le domande di rideterminazione debbono essere presentate entro 60 giorni: a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i tenenti colonnelli che alla data stessa risultino gia' in ruolo; b) dalla data di comunicazione di trasferimento nel ruolo speciale unico per gli ufficiali di cui al precedente articolo 31. Agli ufficiali suddetti viene riconosciuta, ai soli effetti giuridici, un'anzianita' di grado, se piu' favorevole rispetto a quella posseduta, corrispondente alla data di compimento di un periodo di servizio effettivamente svolto dalla nomina a sottotenente pari a ventiquattro anni. A parita' di anzianita' di grado assume la precedenza in ruolo il piu' anziano di eta'. L'ufficiale a cui viene rideterminata la anzianita' ai sensi del presente articolo e', in ogni caso, iscritto in ruolo immediatamente prima del pari grado piu' avanti in ruolo che, per effetto di ricostruzioni di carriera disposte con precedenti leggi, abbia eventualmente acquisito maggiore anzianita' pur essendo in possesso di eguali titoli e pur avendo prestato servizio da ufficiale per un periodo di tempo inferiore. Ai tenenti colonnelli che ai sensi del presente articolo conseguano un'anzianita' tale per cui sarebbero stati compresi nelle aliquote di ruolo per la valutazione al grado superiore gia' determinate dal Ministro negli anni precedenti vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Gli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e prima dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sono promossi al grado di capitano al compimento del settimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo.

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