Legge 574/1980
Art. 27 — L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n
Art. 27. L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per, essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 574/1980 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.