Legge 574/1980
Art. 21 — Per i tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico, che, abbiano la stessa anzianita' assoluta, viene det…
Art. 21. Per i tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico, che, abbiano la stessa anzianita' assoluta, viene determinato, dopo tre anni di grado, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' relativa in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea o, se si tratta di ufficiali reclutati fra gia' laureati, nel concorso per l'ammissione nel ruolo e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Il punto relativo all'attitudine professionale e' attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal generale ispettore del Corpo, dal generale comandante della scuola di applicazione e dal generale direttore della Direzione Generale per gli ufficiali dell'Esercito; la commissione e' presieduta dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano. L'avanzamento dei tenenti in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento debbono aver: a) compiuto almeno quattro anni di anzianita' nel grado; b) acquisito il diploma di laurea da almeno: tre anni, se la durata del relativo ciclo di studi universitari e' quinquennale; quattro anni, se la predetta durata e' quadriennale. I tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza, comunque, non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. L'avanzamento dei maggiori in servizio permanente del Corpo Tecnico ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno 4 anni di anzianita' nel grado.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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