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Legge 574/1980

Art. 18 — L'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n

ELI /it/legge/1980/09/20/574/art/18parte di Legge 574/1980
Art. 18. L'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito sono reclutati: a) col grado di sottotenente, dai giovani in eta' non superiore a 26 anni che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, vincano un apposito concorso per titoli ed esami; detti ufficiali, dopo la nomina sono assegnati alla Scuola di applicazione e sono ammessi alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi presso l'Universita' o il Politecnico dislocati nella medesima sede della Scuola di applicazione per il conseguimento di una laurea in ingegneria; b) col grado di tenente, dai giovani di eta' non superiore a 30 anni in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo articolo 16, mediante un concorso per titoli ed esami. L'assegnazione ad uno dei diversi corsi di laurea in ingegneria dei sottotenenti di cui alla lettera a) nonche' il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere a) e b) sono fissati con determinazione ministeriale. La nomina a tenente per i provenienti dai giovani di cui alla lettera b) decorre da data posteriore a quella sotto la quale sono stati promossi tenenti, nello stesso anno solare, i sottotenenti provenienti dai reclutamenti di cui alla lettera a); fanno eccezione i giovani in possesso di titolo di studio che richiede la frequenza di un ciclo di studi universitari di durata quinquennale che sono iscritti in ruolo, ai soli fini giuridici, con anzianita' assoluta posteriore di un giorno a quella che hanno o avrebbero i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera b) nell'anno precedente".

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